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Storia

Lo Statuto di Offida del 1524

Lo Statuto di Offida del 1524

Lo Statuto Comunale di 0ffida, pubblicato con traduzione e commento dei professori Stefano Pietroforte e Giuseppe Fillich, nell’anno 1983 a cura dell’Amm.ne Comunale, risale al 1524 e risulta frutto di un rinnovamento e di una revisione dell’antico Statuto offidano di cui, purtroppo, non è rimasto nulla.



frontespizio degli Statuti Comunali di Offida del 1524

Esso è diviso in sette libri e comprende una rubrica o indice. Il primo libro, in quattro capitoli, indica le festività religiose ed i luoghi di culto.

Il secondo, in dodici capitoli, si sofferma sull’ordinamento amministrativo e sui compiti demandati ad ogni magistratura.

Il terzo, in sessanta capitoli, tratta delle cause civili. Il libro si chiude con l’ordine di sfilata in occasione della processione per la festa dell’Assunta, in Agosto.

Il quarto, in centoventuno capitoli, tratta dei malefici, dei reati contro i beni e le persone. Il quinto, in quarantotto capitoli, tratta delle cause miste e straordinarie. Il sesto, in tredici capitoli, tratta dei danni comunque arrecati Il settimo, in otto capitoli, tratta delle cause d’appello e di nullità. Questo libro fa esplicito riferimento al privilegio concesso da Martino V (1 368-1 431) alla Comunità di Offida per l’allargamento della sua competenza giuridica anche ai processi suddetti.

Infine la rubrica, contenente un indice particolareggiato dei libri e dei capitoli.

Parlamento Generale

È composto da un membro di ciascuna famiglia iscritta nel ruolo della imposta di famiglia. Nello Statuto del 1524 raro è il riferimento alla convocazione del Parlamento Generale, in quanto ormai altri istituti (Concilio Generale e Consiglio di Credenza) risultavano essere più funzionali e rispondenti alle esigenze della collettività. Era convocato, evidentemente, solo in caso di decisioni di notevole gravità.

Concilio Generale

 Composto da 100 consiglieri aveva il potere di no minare i pretori, i medici, i cancellieri, gli oratori, i banditori, i corrieri, i macellai, i panettieri, i custodi privati, i camerari, gli esattori. Poteva imporre tributi sia alle singole persone che alle famiglie. La seduta era valida se erano presenti almeno 60 consiglieri.

Consiglio di Credenza o delle Proposte

Era un organismo più ristretto, composto da 40 consiglieri. Il consiglio doveva discutere le proposte da inviare all’approvazione del Concilio Generale. Poteva altresì provvedere alle spese di immediata necessità che riguardavano l’utilità del Comune (riparare le mura cittadine, fare fronte a qualche pericolo imminente).

Consiglio del Numero

Era un consiglio composto da persone scelte dai priori e dai consoli. Tale consiglio doveva deliberare ed operare contro i contumaci e i ribelli. Doveva, inoltre, osservare tutti i capitoli e i decreti approvati per il mantenimento della pace nella Terra di Offida.

Il governo del Comune

Era rappresentato da 4 priori e da 4 consoli che rimanevano in carica per 2 mesi. La loro elezione avveniva tramite estrazione. I priori e Consoli in carica avevano l’autorità e il potere di disporre e Comandare, con parole e scritti, a tutti quelli che erano soggetti alla loro giurisdizione, I trasgressori venivano puniti con una somma che poteva raggiungere la cifra di 10 libbre di denari. Avevano inoltre il potere di convocare il Concilio Generale, il Consiglio di Credenza; di formulare programmi secondo le necessità del Comune stesso. Dovevano salvaguardare, sempre e in ogni caso, i beni, le sostanze, i diritti e i privilegi del Comune. Ai priori, insieme al cancelliere, andavano indirizzate le richieste per le cause d’appello (Statuto lib, VII, cap. 1) e di nullità.

Il Sindaco

Era eletto dal Concilio Generale, convocato per l’occasione dai priori e dai consoli in carica. Non poteva accedere a tale carica chi minore di anni 25 o analfabeta. Durava in carica 1 anno. Doveva assistere alle riunioni del Concilio Generale, del Parlamento, di Credenza, Il sindaco doveva, per mano del cancelliere, compilare un libro sui beni del Comune. In questo libro dovevano essere trascritti, minuziosamente e distintamente, tutti i possessi ed i beni del Comune, mobili ed immobili, e gli atti amministrativi assunti. Inoltre doveva curare le questioni civili e penali riguardanti il Comune sia per quanto atteneva alle questioni interne che a quelle esterne, tra il Comune e altri comuni. Lo stipendio annuale ammontava a circa 22 fiorini, come stabilito dal Concilio Generale.

Il Cancelliere

Il Cancelliere era eletto dal Concilio Generale. Durava in carica 6 mesi. Suo compito era quello di trascrivere, utilizzare fedelmente, per conto del Comune, gli atti di Credenza: delibere, arringhe, riformanze. Inoltre, tutte le altre scritture del Concilio Generale, del Parlamento e del Numero. Il cancelliere veniva retribuito con una somma pari a 48 fiorini all’anno.

Il Camerario

Era il tesoriere e il pagatore del Comune.

Il Podestà o Pretore

Eletto dal Concilio Generale, rappresentava la massima autorità giudiziaria nel Comune. Era competente sia nelle cause civili che in quelle criminali (penali) e miste. Durava in carica 6 mesi e non poteva essere rieletto.